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Legge regionale 20 luglio 2012, n. 39

Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994 , 83/1995 , 59/1996 , 65/1997 , 60/1999 , 6/2000 , 32/2002 , 40/2005 , 30/2009 , 39/2009 , 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012

SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET)
Art. 4
- Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 59/1996
1. L'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - Competenze del collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’
Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
2. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
3. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’
Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
4. Il collegio presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.
5. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.