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Legge regionale 20 luglio 2012, n. 39

Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994 , 83/1995 , 59/1996 , 65/1997 , 60/1999 , 6/2000 , 32/2002 , 40/2005 , 30/2009 , 39/2009 , 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012

Art. 17
- Norma transitoria
1. Fino all’adozione da parte degli enti parco regionali del sistema di contabilità economico-patrimoniale, il collegio unico dei revisori degli enti medesimi esprime un parere sul bilancio consuntivo dell’ente, in cui attesta la corrispondenza di quest’ultimo alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.