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Legge regionale 19 luglio 2012, n. 37

Acquisti verdi e procedure per gli acquisti sostenibili nella pubblica amministrazione. Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 27 luglio 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente;


Vista la comunicazione 2003/302/CE della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 18 giugno 2003 (Politica integrata dei prodotti. Sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale”);


Vista la comunicazione 2008/400/CE della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 luglio 2008 (Appalti pubblici per un ambiente migliore);


Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);


Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Considerato quanto segue:


1. Il sistema degli acquisti a ridotto impatto ambientale della pubblica amministrazione, altrimenti denominati “acquisti verdi”, è ritenuto dalle politiche europee strumento idoneo, non soltanto per il miglioramento ambientale, ma anche per stimolare l’innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo;


2. È prioritario adottare e realizzare un modello di sviluppo che consideri la sostenibilità ambientale uno dei propri pilastri e quindi dare il massimo impulso alla crescita di un modello di sviluppo economico che privilegi la sostenibilità ed il risparmio di risorse;


3. Appare indispensabile perseguire la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e, a tale fine, adottare anche in Toscana un modello di comportamento in base al quale le amministrazioni pubbliche applicano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di beni e servizi, la cui produzione e la cui gestione determinino il minore impatto sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita degli stessi;


4. Per assicurare l’applicazione della legge sul territorio toscano è opportuno subordinare l’erogazione d’incentivi, da parte della Regione agli enti locali, alla previsione nei bandi per l’acquisizione di lavori forniture e servizi nelle tipologie suscettibili di acquisti verdi, di una percentuale di acquisti verdi non inferiore al 35 per cento;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.