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Legge regionale 19 luglio 2012, n. 37

Acquisti verdi e procedure per gli acquisti sostenibili nella pubblica amministrazione. Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 27 luglio 2012

Art. 1
- Modifiche all’ articolo 1 della l.r. 38/2007
1. Alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), le parole:
“, anche attraverso l'incentivazione all'acquisto di forniture di beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia”
sono soppresse.
1.
Art. 2
1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:
“Art. 1 bis
Dimensione ambientale degli appalti pubblici
1. Al fine di potenziare la tutela dell’ambiente, la Regione promuove l’integrazione degli appalti pubblici con la dimensione ambientale e le iniziative per orientare i cittadini e gli operatori della pubblica amministrazione verso comportamenti ecologicamente sostenibili, in conformità alla normativa europea e a quella nazionale di recepimento.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di appalto:
a) è privilegiata l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, a ridotto impatto ambientale, di seguito denominati “acquisti verdi”, conformi a specifici obiettivi strategici ambientali, per quanto attiene a modelli di produzione e di consumo, e che comportano un vantaggio economico per l'ente in relazione ai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio;
b) è incentivato l’acquisto di forniture e beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.”.
1.
Art. 3
- Inserimento dell’ articolo 3 bis nella l.r. 38/2007
1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis
Incentivi per acquisti verdi da parte degli enti locali
1. Per favorire ed incentivare lo sviluppo di comportamenti responsabili verso l'ambiente, in tutti i casi di incentivi della Regione agli enti locali per azioni che prevedono lo svolgimento di procedure di appalto per acquisizione di lavori, forniture e servizi nell’ambito delle tipologie suscettibili di acquisti verdi, l’erogazione del finanziamento è subordinata alla previsione nel bando di acquisti verdi in una percentuale minima del 35 per cento.”.
1.
Art. 4
1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 5 della l.r. 38/2007 è aggiunto il seguente:
"7 ter.L'Osservatorio elabora i dati relativi agli appalti per lavori, servizi e forniture a ridotto impatto ambientale effettuati dai soggetti di cui all’articolo 2. Ai fini dell’acquisizione dei dati da parte dell’Osservatorio, la Regione promuove intese con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.”.
1.
Art. 5
- Modifiche all’ articolo 29 della l.r. 38/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 38/2007 dopo le parole:
“contratti di forniture e servizi,”
sono inserite le seguenti:
“anche in rapporto agli acquisti verdi,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 38/2007 dopo le parole:
“Il programma annuale contiene,”
sono inserite le seguenti:
“anche in rapporto agli acquisti verdi,”.
1.
2.
Art. 6
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 38/2007 sono aggiunte le parole:
“e adottano specifici indicatori di conformità agli elementi di sostenibilità ambientale prescelti in relazione all'efficienza richiesta agli erogatori dei lavori, servizi e forniture.”.
1.
Art. 7
1. Il comma 2 bis dell'articolo 51 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:
“2 bis.Il programma contiene l’elenco degli acquisti verdi e, in particolare, l'elenco delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati di cui si prevede l’acquisizione. Tale acquisizione è effettuata nel rispetto della quota percentuale minima del 30 per cento prevista dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo).”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 51 della l.r. 38/2007 è aggiunto il seguente:
“4 bis.La Giunta regionale riceve una relazione relativa agli acquisti effettuati dalle proprie strutture e dagli enti dipendenti al fine di monitorare gli acquisti verdi effettuati, verificare i risultati ottenuti e orientare le scelte gestionali verso il contenimento dei costi ambientali.”.
3. Alla fine del comma 5 dell'articolo 51 della l.r. 38/2007 sono aggiunte le parole:
“e degli elementi di cui al comma 4 bis.”.
1.
2.
3.
Art. 8
- Modifiche all’ articolo 67 della l.r. 38/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 38/2007 le parole: “
A decorrere dal secondo anno di applicazione,”
sono soppresse e la parola
“annualmente”
è sostituita dalle seguenti:
“ogni tre anni”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:
“1 bis.A decorrere dal 2013, la relazione è integrata riguardo allo stato di attuazione delle disposizioni inerenti la promozione degli acquisti verdi, con particolare riferimento a:
a) le procedure di appalto espletate secondo i criteri di cui all’articolo 1 bis, esplicitando le eventuali criticità emerse;
b) l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 51, con riferimento agli acquisti verdi;
c) le eventuali difficoltà riscontrate nel reperire sul mercato specifiche tipologie di prodotti e servizi verdi;
d) gli incentivi erogati agli enti locali ai sensi dell’articolo 3 bis.”.
1.
2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.