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Legge regionale 14 luglio 2012, n. 35

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996 , 42/1998 , 49/1999 , 39/2001 , 49/2003 , 1/2005 , 4/2005 , 30/2005 , 32/2009 , 21/2010 , 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 14 luglio 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere e), n), t) e v), dello Statuto;


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);


Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 39 (Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate);


Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione);


Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);


Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 18 giugno 2012;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 "Legge finanziaria per l’anno 2011"):


1. Al fine di favorire lo sviluppo di condizioni di concorrenza tra vari operatori, è opportuno modificare le disposizioni di cui agli articoli 84 e 90 della l.r. 65/2010 prevedendo la possibilità di individuare più lotti per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro, in considerazione delle caratteristiche dei servizi e delle condizioni di economicità, efficacia ed efficienza della loro organizzazione;


2. È necessario integrare, sulla scorta dei risultati della prima fase applicativa delle misure del progetto "Giovani sì" in ordine all'autonomia abitativa, i criteri per l'accesso alle agevolazioni in esso previste;


3. In particolare, è necessario ridurre il vincolo dei cinque anni di residenza, rivelatosi troppo stringente anche in considerazione dell'età dei possibili beneficiari, nonché fornire opportunità di emancipazione anche per i giovani con disabilità;


4. È necessario adeguare le tipologie di beneficiari del contributo straordinario per le zone montane a quanto già previsto dalla Sito esternolegge 68/2011 per l’assegnazione del Fondo per la montagna, nonché consentire, attraverso l'individuazione dei beneficiari con la legge finanziaria e non attraverso il DPEF, di rispondere in tempi celeri alle richieste di interventi straordinari regionali provenienti dal territorio in corso d’anno.


Per quanto concerne il capo II (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 "Legge finanziaria per l’anno 2012"):


5. Per la ricognizione dei servizi soggetti alla compartecipazione degli utenti al costo, in vista della progressiva, uniforme e generale applicazione dell’ISEE standard disciplinato dalla normativa nazionale, da parte della Regione e degli enti locali, lo strumento della legge ordinaria previsto dall'articolo 108 della l.r. 66/2011 , è eccessivamente rigido. È pertanto necessario ricondurre tale ricognizione all'ambito amministrativo;


6. La Regione intende fornire una tangibile espressione della vicinanza delle istituzioni regionali alle famiglie dei due cittadini senegalesi deceduti nell'attentato del 13 dicembre 2011 a Firenze, nonché al cittadino senegalese che, ferito nella stessa circostanza, è rimasto paralizzato;


7. È opportuno sostenere il processo di riorganizzazione dei comuni, chiamati dalla l.r. 68/2011 a esercitare in forma associata le loro funzioni fondamentali, favorendo gli autonomi percorsi di riorganizzazione comunale mediante il supporto che le associazioni dei comuni sono in grado di assicurare ai comuni medesimi;


8. È necessario sostenere, mediante un contributo straordinario, la Provincia di Livorno, subentrante alla disciolta Unione di comuni dell’Arcipelago Toscano, nel far fronte alle difficoltà finanziarie derivanti dalla successione, evitando di sottrarre risorse alle altre unioni per l’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione;


9. Nelle more della decisione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 41 del Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.1260/1999), in merito al progetto per il collegamento tra l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa e la stazione ferroviaria di Pisa Centrale, risulta necessario anticipare al Comune di Pisa le risorse necessarie per aggiudicare almeno la fase di progettazione dell’opera, al fine di rispettare i tempi di attuazione della stessa previsti per l’attribuzione delle risorse Por-Creo FERS 2007-2013;


10. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana ed il Comitato Organizzatore per l'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013, è opportuno concorrere alle spese necessarie per lo svolgimento dell'evento, con particolare riguardo all'acquisizione dei diritti di utilizzo, anche a fini promozionali con ricaduta sull'intero territorio toscano, del logo dei campionati mondiali di ciclismo 2013 e della UCI (Unione Ciclistica Internazionale), previo accordo con il Comitato stesso;


11. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi accelerando le relative procedure, è opportuno stabilire una disciplina semplificata per l’attribuzione delle risorse finanziarie regionali destinate agli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti prioritari ai fini della difesa del suolo;


12. A seguito della conclusione della gestione del commissario per la realizzazione degli interventi per il completamento della diga di Bilancino e delle opere connesse di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18.7.2011, n. 621 (L.R. N. 12 dell`8/03/1993 “Realizzazione opere idro-geologiche per completamento diga Bilancino - Gestione Commissariale” presa d`atto della "Relazione conclusiva Gestione Commissariale Invaso Bilancino"), in merito alla conclusione delle procedure e adempimenti consequenziali, è necessario disporre che la Regione provveda al pagamento a Publiacqua S.p.A, per l’anno 2012, del contributo straordinario pari a euro 96.000, finalizzato alla copertura degli oneri di manutenzione dell’invaso di Bilancino relativi alla quota parte degli stessi funzionale alla laminazione delle piene, in attesa del perfezionamento degli atti volti al trasferimento ad altro soggetto di tale onere, previsto nella convenzione stipulata nel 2003 tra Commissario di Bilancino, Ato3 e Publiacqua S.p.A. ed assunto a carico della Regione;


13. È necessario sostenere il consorzio, di cui all'articolo 8 della l.r. 73/2008 , quale organismo in grado di garantire un supporto, a titolo gratuito, soprattutto nei confronti dei giovani professionisti, per rendere effettiva la loro partecipazione ai bandi regionali, nazionali e comunitari sia nella fase iniziale di conoscenza delle opportunità che nella fase di presentazione e gestione dei progetti;


14. In occasione della prima visita ufficiale del Pontefice Benedetto XVI in Toscana è opportuno contribuire alle spese sostenute dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro per l'organizzazione e lo svolgimento in sicurezza dell'evento;


15. È opportuno, in considerazione della valorizzazione del territorio e del potenziale indotto economico, formativo e sociale che può scaturire dalla scelta del complesso di Villa Castelpulci in Scandicci come sede della Scuola superiore di Magistratura, che la Regione concorra all'allestimento funzionale e all'infrastruttura telematica della sede stessa.


Per quanto concerne il capo III (Ulteriori disposizioni collegate):


16. Nelle more dell'introduzione nell'ordinamento regionale delle "leggi collegate" alla finanziaria, in considerazione della struttura delle due ultime leggi finanziarie, è opportuno inserire disposizioni di modifica di leggi diverse, funzionalmente collegate in relazione all'impatto sulla prima variazione di bilancio, anche in termini di risparmio.


Per quanto concerne il capo III, sezione II (Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme in materia di trasporto pubblico locale”, sezione III (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale”) e sezione VIII (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”):


17. È necessario adeguare alla l.r. 65/2010 in ordine alla sostituzione di indennità di carica con un gettone di presenza le disposizioni di cui all'articolo 26 bis della l.r. 42/1998 e dell’articolo 17 della l.r. 30/2005 , nonché consentire agli eventuali componenti del Nucleo regionale di valutazione di cui alla l.r. 49/1999 , esterni alla Regione o agli enti dipendenti, di poter fruire del gettone di presenza e del rimborso delle eventuali spese sostenute.


Per quanto concerne il capo III, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 39 “Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate”):


18. È necessario sopprimere una commissione consultiva non più operante.


Per quanto concerne il capo III, sezione V (Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 "Norme in materia di tasse automobilistiche regionali"):


19. Al fine di disciplinare con maggior chiarezza ed omogeneità alcune procedure di gestione della tassa automobilistica, si procede alla revisione dell’articolo 8 bis della legge regionale 49/2003 , individuando, attraverso uno specifico dettaglio, le fattispecie che comportano l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica, riconducibili alla casistica della cessazione di circolazione dei veicoli, facendo riferimento ad eventi comprovati da puntuale e dettagliata documentazione di data certa;


20. Al fine di una maggiore efficienza e semplificazione si procede, inoltre, all’introduzione nella l.r. 49/2003 , dell’articolo 8 quater, avente ad oggetto la procedura di sospensione dell’obbligo tributario nei confronti di determinati soggetti. Per quanto concerne i rivenditori regolarmente autorizzati al commercio di veicoli viene introdotto il riconoscimento del precipuo ed esclusivo valore in merito della cosiddetta “minivoltura”;


21. Al fine di semplificare le procedure di pagamento per i soggetti passivi interessati, in attuazione del disposto di cui all’Sito esternoarticolo 7, comma 1, della legge 99/2009 , si dispone che la Giunta regionale definisca con regolamento le modalità operative per l’effettuazione dei versamenti cumulativi relativi al pagamento della tassa automobilistica dovuta per i veicoli concessi in locazione finanziaria.


Per quanto concerne il capo III, sezione XI (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 "Norme sul sistema delle autonomie locali"):


22. È necessario promuovere, anche sostenendole finanziariamente, azioni di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, in un’ottica integrata di sistema Regione-enti locali.


Per quanto concerne il capo V (Norma finale):


23. Si dispone l'entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo alla pubblicazione in considerazione dell’urgenza di assicurare l’immediata operatività delle sue disposizioni;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.