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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 11
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 5/2008
1. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), sono aggiunte, in fine, le parole:
“indicando, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, il termine di scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura.”
Art. 12
1. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
“4. Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica o in cariche diverse.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
“5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell’entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione. Nel caso di mandati svolti in cariche diverse, questi si considerano consecutivi quando dalla fine del primo e l’inizio del secondo intercorre un periodo inferiore ad un anno.”.
3. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 è introdotto il seguente:
“5 bis 1. Nel caso di incarichi la cui durata naturale è uguale o inferiore a tre anni, il divieto previsto dai commi 4 e 5 si applica dopo lo svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni.”.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal primo avviso di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2008 successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
1. Al comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 5/2008 dopo la parola:
“quindici”
è inserita la seguente:
“giorni”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.