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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE XVI
- Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)
Art. 140
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), le parole:
“articolo 14”
sono sostituite dalle seguenti:
“articolo 13, comma 4”
.
Art. 141
1. Al comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 69/2011 le parole:
“articoli 10 e 11”
sono sostituite dalle seguenti:
“articoli 10, 11 e 12”.
Art. 142
1. Al comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 69/2011 le parole:
"all’articolo 2, comma 3, della l.r. 39/2004"
sono sostituite dalle seguenti:
"all’articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)".
Art. 143
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 69/2011 è sostituita dalla seguente:
"a) all’approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’autorità servizio rifiuti, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno 2012;".
Art. 144
1. Al comma 5 dell’articolo 37 della l.r. 69/2011 le parole:
“articoli 10 e 11”
sono sostituite dalle seguenti:
“articoli 10, 11 e 12”.
Art. 145
1. Al comma 1, lettera c) dell’articolo 1 della l.r. 69/2011 il numero:
“44”
è sostituito dal seguente:
“43”
.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.