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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE XI
- Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)
Art. 125
- Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010
1. Il terzo, quinto, settimo e ottavo visto del preambolo della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), sono abrogati.
2. Nel preambolo della l.r. 9/2010 dopo il quarto visto sono inseriti i seguenti:
a) "visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);";
b) "visto il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);".
3. Il punto 2 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
"2. In particolare con l’entrata in vigore del d.lgs. 155/2010 è stata recepita la normativa
comunitaria di settore costituita dalla direttiva quadro 2008/50/CE (Relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e abrogati: il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione dell'aria ambiente), il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), ed il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente);".
4. Il punto 3 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
"3. oltre alle norme nazionali citate al precedente punto 2, occorre tener conto anche delle disposizioni contenute nella parte V del d.lgs. 152/2006, incentrate prevalentemente sulla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera prodotte da impianti ed attività, e quindi sulla disciplina delle autorizzazioni e dei controlli, così modificate dal d.lgs.128/2010;".
5. Il punto 4 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è abrogato.
6. Il punto 8 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
"8. Lo stesso legislatore nazionale, negli atti normativi sopra citati, prevede che le regioni, in relazione agli specifici inquinanti, elaborino piani o programmi per l’individuazione e l’attuazione delle azioni e degli interventi per il risanamento della qualità dell’aria ambiente, nonché delle misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria ambiente e assicurino, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali;".
7. Al punto 18 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 le parole:
"approvare del piano"
sono sostituite dalle seguenti:
"approvare il piano"
.
8. Il punto 19 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è abrogato.
Art. 126
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 9/2010
1.
"Istituzione del piano regionale di azione ambientale"
"Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale".
Art. 127
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2010
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 è sostituita dalla seguente:
"a) all’individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), nonché al riesame della classificazione da effettuarsi almeno ogni cinque anni secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso d.lgs. 155/2010.".
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole "dalla normativa statale e comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "dal d.lgs. 155/2010".
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 è abrogata.
4. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 è inserita la seguente:
"d bis) alla trasmissione del progetto di zonizzazione e classificazione e del progetto di rete di rilevamento secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 5 del d.lgs. 155/2010;".
5. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole
"nonché al coordinamento ed
indirizzo degli inventari provinciali delle sorgenti di emissione"
sono soppresse.
6. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole:
"impianti e attività, ulteriori rispetto a quelle
indicate nella"
sono sostituite dalle seguenti:
"stabilimenti ulteriori rispetto a quelli in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla".
Art. 128
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2010
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 9/2010 è abrogata.
Art. 129
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 9/2010 le parole:
"in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia"
sono sostituite dalle seguenti:
"secondo quanto stabilito dal d.lgs. 155/2010".
Art. 130
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2010
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"8, comma 5, del d. lgs. 351/1999 e di cui all’articolo 281, comma 8, del d. lgs. 152/2006"
sono sostituite dalle seguenti:
"22, comma 3, del d.lgs. 155/2010".
2. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"ed alle province"
e le parole
"e degli inventari provinciali delle sorgenti di emissione"
sono soppresse.
3. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"ed alle province"
sono soppresse.
4. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 9/2010 è abrogata.
5. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"ogni due anni"
sono sostituite dalle seguenti: "
con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo
Stato provvede alla redazione dell'inventario nazionale su base provinciale".
Art. 131
- Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 9/2010
1. L’articolo 8 della l.r. 9/2010 è abrogato.
Art. 132
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 9/2010
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
"1. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, in attuazione delle priorità definite nel programma regionale di sviluppo (PRS) ed in accordo con il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla l.r. 14/2007, persegue una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell’aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, con riferimento alla zonizzazione e classificazione del territorio ed alla valutazione della qualità dell’aria secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 2 lettere a) e b).".
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole
"8, comma 2, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici"
sono sostituite dalle seguenti:
"2, comma 2, lettera a), anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 11, del d.lgs. 155/2010".
3. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole "agli articoli 271, commi 4 e 5, e 281, comma 10," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 271, comma 4.".
4. La lettera g) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 9/2010 è abrogata.
5. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 sono aggiunte, in fine, le parole:
"e secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del d.lgs. 155/2010".
Art. 133
1. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 9/2010 le parole "delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale" sono sostituite dalle seguenti:
"valori obiettivo e delle soglie di allarme di cui all'articolo 10 del d.lgs. 155/2010".
Art. 134
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 9/2010 è abrogato.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.