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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE V -
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)
Art. 111
1. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) le parole:
"piano regionale di azione ambientale (PRAA)"
, sono sostituite dalle seguenti:
"piano ambientale ed energetico regionale (PAER)".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 bis della l.r. 89/1998 la parola
"PRAA"
è sostituita dalla seguente:
"PAER".
Art. 112
1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 89/1998 la parola:
"PRAA"
è sostituita dalla seguente:
"PAER".
Art. 113
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
"3 bis.In attuazione di quanto previsto all’articolo 8, comma 3 bis, della l. 447/1995, nei comuni che hanno provveduto, nel rispetto delle istruzioni tecniche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della presente legge, al coordinamento degli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale con i piani di classificazione acustica, la relazione previsionale di clima acustico di cui al comma 3 è sostituita, per gli edifici adibiti a civile abitazione e ai fini del rilascio del permesso a costruire, nonché dell'esercizio dell'attività edilizia di cui all’articolo 79 e di cui all’articolo 80, comma 5, della l.r. 1/2005, da una certificazione con i contenuti di cui al comma 3 ter, rilasciata da un tecnico competente ai sensi dell’articolo 16.".
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
"3 ter.La deliberazione di cui ai commi 2 e 3, individua le indicazioni che la certificazione di cui al comma 3 bis deve contenere al fine di attestare il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zona acustica di riferimento individuata nel piano comunale di classificazione acustica.".
Art. 114
1. Al comma 1 dell'articolo 17 ter della l.r. 89/1998 la parola
"PRAA"
è sostituita dalla seguente:
"PAER".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.