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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)
Art. 90
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le parole: “
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva
80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali)”
sono sostituite dalle seguenti:
“decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali)”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 38/2004 le parole:
“decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE)”
sono sostituite dalle seguenti:
“d. lgs. 176/2011”.
Art. 91
1. Il comma 5 bis dell’articolo 8 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
“5 bis.Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta di riconoscimento di acqua minerale naturale e di acqua di sorgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 3, e dell’ articolo 21, comma 3, del d.lgs. 176/2011.”.
Art. 92
1. Il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
“2. È consentito attribuire all'acqua minerale ed all’acqua di sorgente una designazione commerciale conforme a quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, e dall’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 176/2011.".
2. Il comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
"3. La variazione di denominazione di un'acqua minerale e di un’acqua di sorgente comporta la modifica del decreto di riconoscimento di cui agli articoli 5 e 21 del d.lgs. 176/2011.”.
Art. 93
1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 38/2004, dopo le parole:
"(anidride carbonica)"
sono inserite le seguenti:
“in conformità alla normativa vigente in materia di additivi alimentari”.
Art. 94
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 38/2004 le parole:
“all'articolo 11 del d.lgs. 105/1992 e successive modificazioni”
sono sostituite dalle seguenti:
“all'articolo 12 del d. lgs. 176/2011”.
2. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 38/2004 le parole:
“dall'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 105/1992”
sono sostituite dalle seguenti:
“dall'articolo 12 del d. lgs. 176/2011”.
Art. 95
1.
“all'articolo 8 del d. lgs. 339/1999”
“all’articolo 26 del d. lgs. 176/2011”.
Art. 96
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"1 bis.Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.”.
Art. 97
1. Il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
"2. La captazione, le canalizzazioni, i serbatoi, e comunque tutti gli impianti destinati al contatto con l’acqua devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.