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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE XI
- Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
Art. 65
1. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
), è abrogato.
2. Il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
“6. Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.