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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE X
- Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)
Art. 61
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale) le parole:
", fatte salve le competenze dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo - forestale “ARSIA”)"
sono soppresse.
2. Al comma 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 34/2011 le parole:
"dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)"
sono sostituite dalle seguenti:
"della competente struttura della Giunta regionale".
Art. 62
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 34/2001 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c bis) le attività di coordinamento e promozione della ricerca applicata, le azioni di sperimentazione e collaudo dell'innovazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)."
Art. 63
- Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 34/2001
1. L’articolo 7 della l.r. 34/2001 è abrogato.
Art. 64
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 34/2001 sono aggiunte, in fine, le parole: “
all’interno del piano regionale agricolo forestale (PRAF), di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).”.
2. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 34/2001 è sostituita dalla seguente:
"f) determina la ripartizione delle risorse tra Regione e province. Le risorse destinabili alla Regione non possono superare il 35 per cento del totale;".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.