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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici)
Art. 50
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 49/1997
1. L’articolo 2 della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), è sostituito dal seguente:
“Art. 2 - Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati
1. La Regione Toscana svolge i compiti di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati in base al d. lgs. 220/1995.
2. Per vigilanza s’intende la verifica periodica dei requisiti tecnici, previsti nella parte I dell’allegato II, nell’allegato III e nell’allegato IV del d. lgs. 220/1995, degli organismi di controllo autorizzati che operano sul territorio regionale. Rientra, altresì, nei compiti di vigilanza la verifica del rispetto del piano di controllo annuale predisposto dagli stessi organismi di controllo ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del d. lgs. 220/1995.
3. La competente struttura della Giunta regionale svolge l’attività di vigilanza predisponendo, secondo le indicazioni della Giunta stessa, un programma annuale che prevede sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi di controllo operanti sul territorio regionale e presso un campione rappresentativo degli operatori biologici, pari almeno al 3 per cento degli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3.
4. La competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dall’accertamento di irregolarità riscontrate durante lo svolgimento dell’attività di vigilanza dispone, ove lo ritenga opportuno, tempi e modalità affinché l’organismo di controllo metta in atto i necessari correttivi. Trascorso tale termine la competente struttura della Giunta regionale valuta i risultati raggiunti.
5. La competente struttura della Giunta regionale sulla base delle irregolarità riscontrate propone al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4, commi 3, 4 e 5 del d. lgs. 220/1995.
6. Congiuntamente al programma annuale di vigilanza la competente struttura della Giunta regionale predispone e invia alla Giunta un resoconto dell’attività di vigilanza svolta nell’anno precedente.".
Art. 51
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 le parole:
"l'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"la Giunta regionale".
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 le parole:
"all’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"alla Giunta regionale".
3. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 le parole:
"all’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"al competente ufficio della Giunta regionale".
4. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 è sostituito dal seguente:
"6. Qualora l'organismo di controllo accerti la perdita dei requisiti di idoneità dell'operatore biologico, ne dà immediata comunicazione al competente ufficio della Giunta regionale che provvede alla cancellazione dall'elenco regionale e a darne comunicazione all’operatore.".
5. Il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 è sostituito dal seguente:
"7. La competente struttura della Giunta regionale comunica annualmente l’elenco regionale degli operatori biologici al MIPAAF.".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.