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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE XIV
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
Art. 24
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), la parola:
“suddivide”
è sostituita dalla seguente:
“suddiviso”.
Art. 25
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
“2 bis. L’esercizio associato obbligatorio delle funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per i comuni fino a 5. 000 abitanti, esclusi i Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio, di cui all’articolo 47 ter del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono svolte negli ambiti di cui all’allegato A. Nell’ambito di tali territori, i comuni obbligati osservano gli stessi limiti dimensionali di cui all’articolo 55, comma 1, lettere a), b) e c).”.
Art. 26
1. Il numero 5) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è soppresso.
Art. 27
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 il primo periodo è soppresso. Nel secondo periodo la parola: “comunque” è soppressa.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“e chi presta comunque servizio presso la stessa unione, in posizione di comando o distacco”.
Art. 28
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 68/2011 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"In caso di trasferimento di personale dai comuni all'unione, si applicano le disposizioni dell'articolo 78, comma 3, in quanto compatibili”.
Art. 29
1. Il comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“2.I comuni trasmettono gli atti associativi e le loro modifiche, entro quindici giorni dalla loro stipulazione, alla Giunta regionale ed alle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per
territorio.”.
Art. 30
1. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 60 della l.r. 68/2011, le parole:
“30 novembre 2012”
sono sostituite dalle seguenti:
“30 agosto 2013”
Art. 31
1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 68/2011 le parole:
“ 1° dicembre 2012”
sono, in entrambi i casi, sostituite dalle seguenti:
“1° settembre 2013”
.
Art. 32
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 76 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
“2 bis. Quando sono state richieste le integrazioni di cui all’articolo 74, comma 2, nelle more del procedimento di presa d’atto, al fine di assicurare la continuità di esercizio, da parte degli enti di cui all’articolo 75, commi 1 e 9, delle funzioni conferite dalla Regione all’ente in via di estinzione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può disporre con proprio decreto, sulla base di quanto previsto dall’articolo 75, il trasferimento di dette funzioni, dei beni e delle risorse strumentali necessarie al loro esercizio e del personale dell’ente, e la conseguente assegnazione delle risorse regionali di cui al comma 1, primo e secondo periodo, dettando, ove necessario, ulteriori disposizioni per assicurare la continuità amministrativa tra gli enti interessati al subentro e alla successione. Il decreto di estinzione dà atto degli effetti che si sono già prodotti con i suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali adottati all’entrata in vigore della presente disposizione.”.
Art. 33
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011, le parole:
“dall’articolo”
sono sostituite dalle seguenti:
“dell’articolo”
.
Art. 34
1. Al comma 2 dell’articolo 112 della l.r. 68/2011, dopo le parole:
“alle unioni di comuni di cui deve provvedersi all’estinzione”
sono inserite le seguenti:
“, e quelle che fanno riferimento alla provincia si intendono riferite alla provincia competente in via prevalente sul territorio dell’unione”.
2. Al comma 2 dell’articolo 112 della l.r. 68/2011 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“Le attività e le passività, derivanti dalla successione, a carico degli enti subentranti, sono neutre ai fini del patto di stabilità degli enti medesimi per gli anni 2012 e 2013. A tal fine, gli enti subentranti comunicano l’entità delle attività e delle passività al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF).”.
Art. 35
- Modifiche all’allegato A della l.r. 68/2011
1. Nell’allegato A della l.r. 68/2011, dopo gli ambiti 16, 23 e 37 rispettivamente, sono inseriti i seguenti ulteriori tre ambiti:
AMBITO 16/2 – Popolazione residente 31/12/2009
Comune Grosseto: 79.965
Comune Scansano: 4.600
TOTALE: 84.565
AMBITO 23/2 – Popolazione residente 31/12/2009
Comune Lucca: 84.186
Comune Pescaglia: 3.781
TOTALE: 87.967
AMBITO 37/2 – Popolazione residente 31/12/2009
Comune Casole d'Elsa: 3.764
Comune Colle Val d'Elsa: 21.346
Comune Poggibonsi: 29.195
Comune San Gimignano: 7.783
TOTALE: 62.088

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.