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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

CAPO I
- Affari istituzionali
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET)
Art. 1
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), le parole:
"secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio"
sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
"3 bis.Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, acquisito il parere del Consiglio regionale che viene reso nell’ambito della procedura di cui all’articolo 19, commi 3 e 3 bis.".
Art. 2
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della l. r. 59/1996 le parole:
", incluse quelle previste nel programma istituzionale di cui all’art. 15, comma 2, lett. a)"
sono soppresse.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”)
Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 23/2007
1. L’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), è sostituito dal seguente:
“Art. 10
Testi coordinati degli atti normativi
1. Il Consiglio regionale cura la tenuta e la pubblicazione sul proprio sito informatico della banca dati giuridica, denominata “Raccolta normativa”, nella quale sono pubblicati, in formato digitale, i testi storici delle leggi e dei regolamenti della Regione e i testi vigenti coordinati con le modifiche normative sopravvenute. La Raccolta normativa rende inoltre accessibile la successione di tutte le modifiche normative sopravvenute sulle leggi e sui regolamenti.
2. I testi coordinati pubblicati nella Raccolta normativa hanno solo carattere informativo, che non incide sul valore legale degli atti ufficiali.
3. L’accesso alla Raccolta normativa è libero e gratuito.
4. E' garantito il collegamento telematico tra i testi ufficiali delle leggi e dei regolamenti recanti modifiche a leggi e regolamenti precedenti, pubblicati sul BURT, e i relativi testi coordinati pubblicati sulla Raccolta normativa.
5. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).
6. La redazione dei testi e delle annotazioni di cui al presente articolo è curata dalle strutture del Consiglio regionale o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze.”.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)
Art. 4
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), le parole:
“dell’interruzione”
sono sostituite dalle seguenti:
“della sospensione”
.
Art. 5
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 62/2007 dopo la parola:
“giorni”
, è inserita la seguente:
“lavorativi”.
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 62/2007 dopo la parola:
“giorni”,
è inserita la seguente:
“lavorativi”.
Art. 7
- Modifiche dell’articolo 31 della l.r. 62/2007
1. Al comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 62/2007 dopo la parola:
“giorni”
, è inserita la seguente:
“lavorativi”
.
2. Al comma 7 dell’articolo 31 della l.r. 62/2007, dopo la parola:
“giorni”
, è inserita la seguente:
“lavorativi”
.
Art. 8
- Modifiche dell’articolo 33 della l.r. 62/2007
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 62/2007, dopo la parola:
“giorni”
, è inserita la seguente:
“lavorativi”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)
Art. 9
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), le parole:
“previdenziale obbligatoria”
sono sostituite dalle seguenti:
“del 17 per cento”.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale)
Art. 10
1. Dopo la lettera f) del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), è inserita la seguente:
“f bis) la disciplina delle modalità di svolgimento e di rimborso spese forfettario per l’effettuazione di tirocini curriculari e non curriculari preso le strutture del Consiglio regionale;”
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 11
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 5/2008
1. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), sono aggiunte, in fine, le parole:
“indicando, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, il termine di scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura.”
Art. 12
1. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
“4. Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica o in cariche diverse.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
“5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell’entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione. Nel caso di mandati svolti in cariche diverse, questi si considerano consecutivi quando dalla fine del primo e l’inizio del secondo intercorre un periodo inferiore ad un anno.”.
3. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 è introdotto il seguente:
“5 bis 1. Nel caso di incarichi la cui durata naturale è uguale o inferiore a tre anni, il divieto previsto dai commi 4 e 5 si applica dopo lo svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni.”.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal primo avviso di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2008 successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
1. Al comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 5/2008 dopo la parola:
“quindici”
è inserita la seguente:
“giorni”.
SEZIONE VII
- Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale)
Art. 14
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale), le parole:
“previdenziale obbligatoria”
sono sostituite dalle seguenti:
“del 17 per cento”.
SEZIONE VIII
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)
Art. 15
1. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione), è sostituita dalla seguente:
"e) il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o suo delegato;".
SEZIONE IX
- Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana)
Art. 16
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), la parola:
“sono”
è sostituita dalla seguente:
“erano”.
SEZIONE X
- Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)
Art. 17
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), le parole:
“delle trattenute previdenziali obbligatorie”
sono sostituite dalle seguenti:
“della trattenuta del 17 per cento”
e le parole:
“n. 1”
sono sostituite dalle seguenti:
“n. 3”
.
SEZIONE XI
- Modifiche alla legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza)
Art. 18
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza), le parole: “delle trattenute previdenziali obbligatorie” sono sostituite dalle seguenti:
“della trattenuta del 17 per cento”
e le parole:
“ n. 1”
sono sostituite dalle seguenti:
“n. 3”.
SEZIONE XII
- Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi)
Art. 19
- Modifiche al preambolo della l.r. 51/2010
1. Il punto 6 del considerato del preambolo della legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi) è sostituito dal seguente:
“6. È d’obbligo per il Consiglio regionale procedere alla verifica dell’iscrizione di sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della Regione;”.
Art. 20
1. Al comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 51/2010 dopo le parole:
“quaranta giorni”
è inserita la seguente:
“lavorativi”
.
Art. 21
1. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 51/2010 dopo la parola:
“giorni”
è inserita la seguente:
”lavorativi”
.
Art. 22
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 51/2010, dopo la parola:
“giorni”
, è inserita la seguente:
“lavorativi”.
SEZIONE XIII
- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
Art. 23
1. Al comma 1 dell’articolo 118 quater della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), le parole:
“30 mila”
sono sostituite dalle seguenti:
“30.000.000,00”.
SEZIONE XIV
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
Art. 24
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), la parola:
“suddivide”
è sostituita dalla seguente:
“suddiviso”.
Art. 25
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
“2 bis. L’esercizio associato obbligatorio delle funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per i comuni fino a 5. 000 abitanti, esclusi i Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio, di cui all’articolo 47 ter del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono svolte negli ambiti di cui all’allegato A. Nell’ambito di tali territori, i comuni obbligati osservano gli stessi limiti dimensionali di cui all’articolo 55, comma 1, lettere a), b) e c).”.
Art. 26
1. Il numero 5) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è soppresso.
Art. 27
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 il primo periodo è soppresso. Nel secondo periodo la parola: “comunque” è soppressa.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“e chi presta comunque servizio presso la stessa unione, in posizione di comando o distacco”.
Art. 28
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 68/2011 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"In caso di trasferimento di personale dai comuni all'unione, si applicano le disposizioni dell'articolo 78, comma 3, in quanto compatibili”.
Art. 29
1. Il comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“2.I comuni trasmettono gli atti associativi e le loro modifiche, entro quindici giorni dalla loro stipulazione, alla Giunta regionale ed alle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per
territorio.”.
Art. 30
1. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 60 della l.r. 68/2011, le parole:
“30 novembre 2012”
sono sostituite dalle seguenti:
“30 agosto 2013”
Art. 31
1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 68/2011 le parole:
“ 1° dicembre 2012”
sono, in entrambi i casi, sostituite dalle seguenti:
“1° settembre 2013”
.
Art. 32
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 76 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
“2 bis. Quando sono state richieste le integrazioni di cui all’articolo 74, comma 2, nelle more del procedimento di presa d’atto, al fine di assicurare la continuità di esercizio, da parte degli enti di cui all’articolo 75, commi 1 e 9, delle funzioni conferite dalla Regione all’ente in via di estinzione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può disporre con proprio decreto, sulla base di quanto previsto dall’articolo 75, il trasferimento di dette funzioni, dei beni e delle risorse strumentali necessarie al loro esercizio e del personale dell’ente, e la conseguente assegnazione delle risorse regionali di cui al comma 1, primo e secondo periodo, dettando, ove necessario, ulteriori disposizioni per assicurare la continuità amministrativa tra gli enti interessati al subentro e alla successione. Il decreto di estinzione dà atto degli effetti che si sono già prodotti con i suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali adottati all’entrata in vigore della presente disposizione.”.
Art. 33
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011, le parole:
“dall’articolo”
sono sostituite dalle seguenti:
“dell’articolo”
.
Art. 34
1. Al comma 2 dell’articolo 112 della l.r. 68/2011, dopo le parole:
“alle unioni di comuni di cui deve provvedersi all’estinzione”
sono inserite le seguenti:
“, e quelle che fanno riferimento alla provincia si intendono riferite alla provincia competente in via prevalente sul territorio dell’unione”.
2. Al comma 2 dell’articolo 112 della l.r. 68/2011 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“Le attività e le passività, derivanti dalla successione, a carico degli enti subentranti, sono neutre ai fini del patto di stabilità degli enti medesimi per gli anni 2012 e 2013. A tal fine, gli enti subentranti comunicano l’entità delle attività e delle passività al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF).”.
Art. 35
- Modifiche all’allegato A della l.r. 68/2011
1. Nell’allegato A della l.r. 68/2011, dopo gli ambiti 16, 23 e 37 rispettivamente, sono inseriti i seguenti ulteriori tre ambiti:
AMBITO 16/2 – Popolazione residente 31/12/2009
Comune Grosseto: 79.965
Comune Scansano: 4.600
TOTALE: 84.565
AMBITO 23/2 – Popolazione residente 31/12/2009
Comune Lucca: 84.186
Comune Pescaglia: 3.781
TOTALE: 87.967
AMBITO 37/2 – Popolazione residente 31/12/2009
Comune Casole d'Elsa: 3.764
Comune Colle Val d'Elsa: 21.346
Comune Poggibonsi: 29.195
Comune San Gimignano: 7.783
TOTALE: 62.088

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.