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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 90
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le parole: “
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva
80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali)”
sono sostituite dalle seguenti:
“decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali)”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 38/2004 le parole:
“decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE)”
sono sostituite dalle seguenti:
“d. lgs. 176/2011”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.