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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 78
1. La rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura), è sostituita dalla seguente:
"Competenze ARPAT".
2. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 66/2005 è abrogato.
3. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
"2. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) svolge per il settore della pesca e dell'acquacoltura le attività istituzionali previste nella carta dei servizi di cui all’articolo 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.