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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 51
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 le parole:
"l'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"la Giunta regionale".
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 le parole:
"all’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"alla Giunta regionale".
3. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 le parole:
"all’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"al competente ufficio della Giunta regionale".
4. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 è sostituito dal seguente:
"6. Qualora l'organismo di controllo accerti la perdita dei requisiti di idoneità dell'operatore biologico, ne dà immediata comunicazione al competente ufficio della Giunta regionale che provvede alla cancellazione dall'elenco regionale e a darne comunicazione all’operatore.".
5. Il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 è sostituito dal seguente:
"7. La competente struttura della Giunta regionale comunica annualmente l’elenco regionale degli operatori biologici al MIPAAF.".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.