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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 41
1. Alla lettera c) del comma 1.3 dell’articolo 6 della l.r. 50/1995 le parole:
"dall'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla competente struttura della Giunta regionale".
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
"
2. Il comune per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi della competente struttura della Giunta regionale. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario alla competente struttura della Giunta regionale per formulare il suo parere tecnico, che, comunque, non può essere superiore a sessanta giorni.".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.