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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 34
1. Al comma 2 dell’articolo 112 della l.r. 68/2011, dopo le parole:
“alle unioni di comuni di cui deve provvedersi all’estinzione”
sono inserite le seguenti:
“, e quelle che fanno riferimento alla provincia si intendono riferite alla provincia competente in via prevalente sul territorio dell’unione”.
2. Al comma 2 dell’articolo 112 della l.r. 68/2011 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“Le attività e le passività, derivanti dalla successione, a carico degli enti subentranti, sono neutre ai fini del patto di stabilità degli enti medesimi per gli anni 2012 e 2013. A tal fine, gli enti subentranti comunicano l’entità delle attività e delle passività al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF).”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.