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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 32
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 76 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
“2 bis. Quando sono state richieste le integrazioni di cui all’articolo 74, comma 2, nelle more del procedimento di presa d’atto, al fine di assicurare la continuità di esercizio, da parte degli enti di cui all’articolo 75, commi 1 e 9, delle funzioni conferite dalla Regione all’ente in via di estinzione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può disporre con proprio decreto, sulla base di quanto previsto dall’articolo 75, il trasferimento di dette funzioni, dei beni e delle risorse strumentali necessarie al loro esercizio e del personale dell’ente, e la conseguente assegnazione delle risorse regionali di cui al comma 1, primo e secondo periodo, dettando, ove necessario, ulteriori disposizioni per assicurare la continuità amministrativa tra gli enti interessati al subentro e alla successione. Il decreto di estinzione dà atto degli effetti che si sono già prodotti con i suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali adottati all’entrata in vigore della presente disposizione.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.