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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 25
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
“2 bis. L’esercizio associato obbligatorio delle funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per i comuni fino a 5. 000 abitanti, esclusi i Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio, di cui all’articolo 47 ter del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono svolte negli ambiti di cui all’allegato A. Nell’ambito di tali territori, i comuni obbligati osservano gli stessi limiti dimensionali di cui all’articolo 55, comma 1, lettere a), b) e c).”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.