Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012
Art. 130
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2010
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"8, comma 5, del d. lgs. 351/1999 e di cui all’articolo 281, comma 8, del d. lgs. 152/2006"
sono sostituite dalle seguenti: "22, comma 3, del d.lgs. 155/2010".
2. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"ed alle province"
e le parole "e degli inventari provinciali delle sorgenti di emissione"
sono soppresse.3. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"ed alle province"
sono soppresse.4. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 9/2010 è abrogata.
5. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"ogni due anni"
sono sostituite dalle seguenti: "con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo
Stato provvede alla redazione dell'inventario nazionale su base provinciale".
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.