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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 130
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2010
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"8, comma 5, del d. lgs. 351/1999 e di cui all’articolo 281, comma 8, del d. lgs. 152/2006"
sono sostituite dalle seguenti:
"22, comma 3, del d.lgs. 155/2010".
2. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"ed alle province"
e le parole
"e degli inventari provinciali delle sorgenti di emissione"
sono soppresse.
3. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"ed alle province"
sono soppresse.
4. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 9/2010 è abrogata.
5. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole
"ogni due anni"
sono sostituite dalle seguenti: "
con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo
Stato provvede alla redazione dell'inventario nazionale su base provinciale".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.