Menù di navigazione

Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 127
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2010
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 è sostituita dalla seguente:
"a) all’individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), nonché al riesame della classificazione da effettuarsi almeno ogni cinque anni secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso d.lgs. 155/2010.".
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole "dalla normativa statale e comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "dal d.lgs. 155/2010".
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 è abrogata.
4. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 è inserita la seguente:
"d bis) alla trasmissione del progetto di zonizzazione e classificazione e del progetto di rete di rilevamento secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 5 del d.lgs. 155/2010;".
5. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole
"nonché al coordinamento ed
indirizzo degli inventari provinciali delle sorgenti di emissione"
sono soppresse.
6. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole:
"impianti e attività, ulteriori rispetto a quelle
indicate nella"
sono sostituite dalle seguenti:
"stabilimenti ulteriori rispetto a quelli in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.