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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 125
- Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010
1. Il terzo, quinto, settimo e ottavo visto del preambolo della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), sono abrogati.
2. Nel preambolo della l.r. 9/2010 dopo il quarto visto sono inseriti i seguenti:
a) "visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);";
b) "visto il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);".
3. Il punto 2 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
"2. In particolare con l’entrata in vigore del d.lgs. 155/2010 è stata recepita la normativa
comunitaria di settore costituita dalla direttiva quadro 2008/50/CE (Relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e abrogati: il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione dell'aria ambiente), il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), ed il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente);".
4. Il punto 3 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
"3. oltre alle norme nazionali citate al precedente punto 2, occorre tener conto anche delle disposizioni contenute nella parte V del d.lgs. 152/2006, incentrate prevalentemente sulla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera prodotte da impianti ed attività, e quindi sulla disciplina delle autorizzazioni e dei controlli, così modificate dal d.lgs.128/2010;".
5. Il punto 4 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è abrogato.
6. Il punto 8 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
"8. Lo stesso legislatore nazionale, negli atti normativi sopra citati, prevede che le regioni, in relazione agli specifici inquinanti, elaborino piani o programmi per l’individuazione e l’attuazione delle azioni e degli interventi per il risanamento della qualità dell’aria ambiente, nonché delle misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria ambiente e assicurino, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali;".
7. Al punto 18 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 le parole:
"approvare del piano"
sono sostituite dalle seguenti:
"approvare il piano"
.
8. Il punto 19 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è abrogato.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.