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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 104
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), dopo la parola
"mobilità"
sono aggiunte le seguenti:
", o suo sostituto".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 dopo la parola
“salute”
sono aggiunte le seguenti
“o suo sostituto”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2011, dopo la parola
"formative"
sono aggiunte le seguenti:
", o suo sostituto"
.
4. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 sono aggiunte, in fine, le parole:
“L’Osservatorio è comunque costituito quando sia stato designato un numero di membri pari alla metà più uno dei suoi componenti, salvo successiva integrazione.”
5. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 sono aggiunte, in fine, le parole:
“L’assessore
designato quale Presidente dell’Osservatorio può essere sostituito esclusivamente da un componente della Giunta regionale.”
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 è inserito il seguente:
“4 bis.Le sedute dell’Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.