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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

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Art. 150
1. Al comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), prima delle parole "Spettano agli organi" sono inserite le seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis, ".
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"3 bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza
della Regione), spetta ai direttori generali competenti per materia la designazione di dipendenti regionali in qualità di esperti all’interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza.".
Art. 151
1. Il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
"1. Le azioni positive sono individuate sulla base delle proposte formulate dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito ai sensi dell’articolo 57 del d. lgs. 165/2001, in raccordo con il Consigliere regionale di parità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), con la Commissione regionale per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità) e con le strutture regionali competenti in materia.".
Art. 152
1. Il comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
"1. Gli atti con cui sono approvate le azioni positive sono trasmessi al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità e portati a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali.".
2. Il comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
"3. Il rapporto di cui al comma 2 è trasmesso alla Giunta regionale, al Comitato unico di garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità ed alle
organizzazioni sindacali."
Art. 153
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 1/2009 le parole
"Comitato per le pari opportunità"
sono sostituite dalle seguenti:
"Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".
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Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.