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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE VII
- Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana)
Art. 104
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), dopo la parola
"mobilità"
sono aggiunte le seguenti:
", o suo sostituto".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 dopo la parola
“salute”
sono aggiunte le seguenti
“o suo sostituto”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2011, dopo la parola
"formative"
sono aggiunte le seguenti:
", o suo sostituto"
.
4. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 sono aggiunte, in fine, le parole:
“L’Osservatorio è comunque costituito quando sia stato designato un numero di membri pari alla metà più uno dei suoi componenti, salvo successiva integrazione.”
5. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 sono aggiunte, in fine, le parole:
“L’assessore
designato quale Presidente dell’Osservatorio può essere sostituito esclusivamente da un componente della Giunta regionale.”
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 è inserito il seguente:
“4 bis.Le sedute dell’Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.