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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali)
Art. 98
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali), le parole:
“percorso di formazione”
sono sostituite dalle seguenti: “
corso di formazione”.
Art. 99
- Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 2/2005
1. L'articolo 4 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali
1. È istituito presso la direzione generale competente in materia sanitaria il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato “Comitato”. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) i direttori generali delle direzioni regionali competenti in materia sanitaria, di sviluppo economico e di politiche formative;
b) due rappresentanti designati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
c) due rappresentanti designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
d) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali, su proposta della direzione generale competente in materia sanitaria.
3. Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:
a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo corso di formazione;
b) l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
d) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e le modalità di iscrizione alle relative sezioni, di cui all'articolo 5.
4 La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 3.
5. Il Comitato propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.
6. La Giunta regionale disciplina con deliberazione le modalità di funzionamento del Comitato.".
Art. 100
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2005 le parole:
" comma 5"
sono sostituite dalle seguenti: "
comma 4".
2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
“4. Entro centottantagiorni dall’entrata in vigore del presente comma, l’Amministrazione regionale approva lo schema regionale di riferimento per la progettazione di corsi, almeno triennali, di
formazione delle discipline del benessere e bio-naturali di cui all’articolo 3. Fino alla conclusione del primo corso di formazione, e comunque non oltre tre anni dal 1° gennaio 2014, possono essere iscritti alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, gli operatori che autocertifichino all’Amministrazione regionale adeguata preparazione, in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 4, comma 4, e dimostrino di aver svolto attività
lavorativa continuativa per almeno due anni antecedentemente alla data della richiesta, sulla base di una formazione finalizzata."

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.