Menù di navigazione

Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)
Art. 4
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), le parole:
“dell’interruzione”
sono sostituite dalle seguenti:
“della sospensione”
.
Art. 5
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 62/2007 dopo la parola:
“giorni”
, è inserita la seguente:
“lavorativi”.
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 62/2007 dopo la parola:
“giorni”,
è inserita la seguente:
“lavorativi”.
Art. 7
- Modifiche dell’articolo 31 della l.r. 62/2007
1. Al comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 62/2007 dopo la parola:
“giorni”
, è inserita la seguente:
“lavorativi”
.
2. Al comma 7 dell’articolo 31 della l.r. 62/2007, dopo la parola:
“giorni”
, è inserita la seguente:
“lavorativi”
.
Art. 8
- Modifiche dell’articolo 33 della l.r. 62/2007
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 62/2007, dopo la parola:
“giorni”
, è inserita la seguente:
“lavorativi”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.