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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE XIII
- Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale)
Art. 68
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), le parole:
"dall'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla competente struttura della Giunta regionale".
Art. 69
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 64/2004 le parole:
"dall'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla competente struttura della Giunta regionale".
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 64/2004 è sostituito dal seguente:
"2. L'iscrizione ai repertori avviene su iniziativa dalla competente struttura della Giunta regionale, ovvero su proposta di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini.".
Art. 70
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 64/2004 le parole:
"l' ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"la competente struttura della Giunta regionale".
Art. 71
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 64/2004 le parole:
"dall'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla competente struttura della Giunta regionale".
2. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 64/2004 le parole:
"all'ARSIA"
sono sostituite con:
"alla competente struttura della Giunta regionale".
Art. 72
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 64/2004 le parole:
"dall'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla competente struttura della Giunta regionale".
2. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 64/2004 le parole:
"l'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"la competente struttura della Giunta regionale".
Art. 73
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 64/2004 le parole:
"dall'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla competente struttura della Giunta regionale".
Art. 74
1. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 64/2004 è sostituito dal seguente:
"2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla competente struttura della Giunta regionale ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda, secondo il metodo biologico di cui al regolamento (CE) n. 837/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991, o secondo il metodo della produzione integrata di cui alla legge regionale 15 aprile
1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.