Menù di navigazione

Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese)
Art. 47
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese), le parole:
"dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura e foreste (ARSIA), di cui alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale)"
sono sostituite dalle seguenti:
"della Giunta regionale".
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 83/1995 le parole
"tecnico-scientifica dell’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"tecnico-specialistica della competente struttura della Giunta regionale".
Art. 48
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:
“2. Col medesimo decreto viene nominato un commissario, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), per l’amministrazione dell’Azienda che resta in carica fino al rinnovo degli organi aziendali.”.
Art. 49
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 83/1995 le parole:
“proventi derivanti dalle attività di cui al comma 2) e 3) del precedente art. 2;”
sono sostituite dalle seguenti:
“proventi derivanti dalle attività di cui all’articolo 2, commi 2 e 4;”

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.