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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 99
- Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 2/2005
1. L'articolo 4 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali
1. È istituito presso la direzione generale competente in materia sanitaria il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato “Comitato”. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) i direttori generali delle direzioni regionali competenti in materia sanitaria, di sviluppo economico e di politiche formative;
b) due rappresentanti designati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
c) due rappresentanti designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
d) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali, su proposta della direzione generale competente in materia sanitaria.
3. Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:
a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo corso di formazione;
b) l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
d) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e le modalità di iscrizione alle relative sezioni, di cui all'articolo 5.
4 La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 3.
5. Il Comitato propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.
6. La Giunta regionale disciplina con deliberazione le modalità di funzionamento del Comitato.".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.