Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012
Art. 92
- Modifiche all’articolo 32 della l.r. 38/2004
1. Il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
“2. È consentito attribuire all'acqua minerale ed all’acqua di sorgente una designazione commerciale conforme a quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, e dall’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 176/2011.".
2. Il comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
"3. La variazione di denominazione di un'acqua minerale e di un’acqua di sorgente comporta la modifica del decreto di riconoscimento di cui agli articoli 5 e 21 del d.lgs. 176/2011.”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.