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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 69
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 64/2004 le parole:
"dall'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla competente struttura della Giunta regionale".
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 64/2004 è sostituito dal seguente:
"2. L'iscrizione ai repertori avviene su iniziativa dalla competente struttura della Giunta regionale, ovvero su proposta di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini.".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.