Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012
Art. 51
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/1997
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 le parole:
"l'ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale".
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 le parole:
"all’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti: "alla Giunta regionale".
3. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 le parole:
"all’ARSIA"
sono sostituite dalle seguenti: "al competente ufficio della Giunta regionale".
4. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 è sostituito dal seguente:
"6. Qualora l'organismo di controllo accerti la perdita dei requisiti di idoneità dell'operatore biologico, ne dà immediata comunicazione al competente ufficio della Giunta regionale che provvede alla cancellazione dall'elenco regionale e a darne comunicazione all’operatore.".
5. Il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 è sostituito dal seguente:
"7. La competente struttura della Giunta regionale comunica annualmente l’elenco regionale degli operatori biologici al MIPAAF.".
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.