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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 38
1. Il comma 2 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è abrogato.
2. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è inserita la seguente:
"a bis) le ragioni e i motivi che giustificano il provvedimento;".
3. Dopo la lettera a bis) del comma 3 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è inserita le seguente:
"a ter) l’esame delle altre soluzioni possibili;".
4. Dopo la lettera a ter) del comma 3 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è inserita la seguente:
"a quater) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate;".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.