Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012
Art. 36
- Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 3/1994
1. Al comma 3 dell’articolo 10 bis della legge regionale 12 febbraio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio")
, le parole "riconosciute dalla Regione"
sono sostituite dalle seguenti: "presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e operanti sul territorio regionale".
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.