Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012
Art. 34
- Modifiche all'articolo 112 della l.r. 68/2011
1. Al comma 2 dell’articolo 112 della l.r. 68/2011, dopo le parole:
“alle unioni di comuni di cui deve provvedersi all’estinzione”
sono inserite le seguenti: “, e quelle che fanno riferimento alla provincia si intendono riferite alla provincia competente in via prevalente sul territorio dell’unione”.
2. Al comma 2 dell’articolo 112 della l.r. 68/2011 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“Le attività e le passività, derivanti dalla successione, a carico degli enti subentranti, sono neutre ai fini del patto di stabilità degli enti medesimi per gli anni 2012 e 2013. A tal fine, gli enti subentranti comunicano l’entità delle attività e delle passività al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF).”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.