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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 27
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 il primo periodo è soppresso. Nel secondo periodo la parola: “comunque” è soppressa.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“e chi presta comunque servizio presso la stessa unione, in posizione di comando o distacco”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.