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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 152
1. Il comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
"1. Gli atti con cui sono approvate le azioni positive sono trasmessi al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità e portati a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali.".
2. Il comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
"3. Il rapporto di cui al comma 2 è trasmesso alla Giunta regionale, al Comitato unico di garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità ed alle
organizzazioni sindacali."

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.