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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 117
1. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 39/2005 le parole:
"Le opere e i lavori oggetto"
sono sostituite dalle seguenti :
"Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le opere e i lavori oggetto".
2. Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente :
"5. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche aeree e relativi impianti, non si applica quanto previsto dagli articoli 105, 105-bis, 105 ter e 105 quater della l.r. 1/2005.".
3. il comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 39/2005 è abrogato.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.