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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 1
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), le parole:
"secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio"
sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
"3 bis.Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, acquisito il parere del Consiglio regionale che viene reso nell’ambito della procedura di cui all’articolo 19, commi 3 e 3 bis.".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.