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Legge regionale 6 giugno 2012, n. 27

Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

Art. 9 bis
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la relazione presentata annualmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11, comma 2, della l. 2/2018 .
Art. 11
Norma finanziaria
01. Per il finanziamento degli interventi di ciclo mobilità urbana è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con le risorse dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013. (1)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 63.

1. Per il concorso al finanziamento degli interventi di investimento di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l’anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2014.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2014, è apportata la seguente variazione per sola competenza:
In diminuzione, UPB 321 “Servizi di trasporto pubblico – Spese di investimento” per euro 1.000.000,00.
In aumento, UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento”, per euro 1.000.000,00.
3. A partire dall’anno 2015, la Regione concorre agli interventi di cui al comma 1 con uno stanziamento pari a non meno dell’8 per cento della spesa di investimento prevista per le funzioni obiettivo relative alla modernizzazione delle infrastrutture, all’efficienza del sistema regionale dei trasporti ed alle attività generali per il territorio.
4. Le risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 5, della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal PRIIM di cui all’articolo 2 della l.r. 55/2011 .
4 bis. Per le finalità di cui al comma 4, nelle more dell’approvazione del PRIIM di cui all’articolo 2 della l.r. 55/2011 , è autorizzata una spesa massima di euro 100.000,00 per l'anno 2014 e di euro 100.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014 – 2016, annualità 2015. (2)

Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 30.

5. La Regione promuove le azioni di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4, della presente legge senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, nell’ambito delle procedure ordinarie previste nei pertinenti strumenti normativi e di programmazione.
5 bis. A decorrere dall’anno 2022, per le finalità di cui all’articolo 9, comma 2 bis, è autorizzata la spesa:
a) di euro 260.000,00 per l’anno 2022 e di euro 400.000,00 per l’anno 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 e 2023;
b) di euro 100.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.(26)

Comma inserito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 11; ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 8.

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 9 .

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Comma inserito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 11 ; ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.