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Legge regionale 6 giugno 2012, n. 27

Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

Art. 4
Pianificazione comunale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze(11)

Articolo così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 4.

1. I comuni non facenti parte della Città metropolitana di Firenze e la Città metropolitana di Firenze, al fine di definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta, nonché di migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni, predispongono e adottano i piani urbani della mobilità ciclistica, denominati “biciplan”, quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS).
2. I biciplan di cui al comma 1, definiti secondo quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 6 della l. 2/2018 , costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti.
3. La Città metropolitana di Firenze e le province, al fine di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, definiscono gli interventi di pianificazione in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica di cui all’articolo 3 e con i piani di cui al comma 1. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma sono elaborati in conformità a quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 7 della l. 2/2018 .
4. I comuni, singoli o associati, la Città metropolitana di Firenze e le province assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui ai commi 1 e 3.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 9 .

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Comma inserito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 11 ; ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.