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Legge regionale 6 giugno 2012, n. 26

Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 )

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

Art. 4
- Modalità di funzionamento della commissione
1. Nel corso della prima seduta, la commissione, convocata in composizione plenaria:
a) nomina il presidente fra i membri di diritto di cui all’articolo 2, comma 1;
b) approva il regolamento interno di funzionamento della commissione. (6)

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 75.

2. I pareri della commissione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno cinque (7)

Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 75.

membri.
4. Della convocazione della seduta della commissione è dato avviso alla provincia e al comune nel cui territorio sono situati gli immobili, o le aree, oggetto del procedimento per la proposta di cui all’articolo 5; provincia e comune possono partecipare alla seduta senza diritto di voto.
5. La Regione fornisce la sede della commissione ed il supporto tecnico-organizzativo per il funzionamento della commissione stessa.
6. Ai membri della commissione di cui all’articolo 2, comma 2, sono attribuiti:
a) un gettone di presenza di euro 30,00, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione;
b) i rimborsi delle spese di missione, determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 100, ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 74.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 101, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 76.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 75.

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 75.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.