Menù di navigazione

Legge regionale 5 giugno 2012, n. 24

Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

Art. 4
- Adempimenti delle province
1. In attuazione del piano straordinario le province procedono, secondo le modalità ivi indicate:
a) ad autorizzare i prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento ad uso idropotabile e zootecnico per la sola durata dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’articolo 2, comma 1; al cessare dello stato di emergenza il mantenimento dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento previste nel piano straordinario è subordinato al rilascio di un nuovo ed autonomo titolo autorizzatorio dei prelievi stessi, rilasciato secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
b) a sospendere il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile e zootecnico, nell’ambito delle aree e per la durata previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica e idropotabile, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’articolo 167 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 dello stesso decreto legislativo;
c) ad emanare provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’articolo 167 del d.lgs 152/2006 e dal piano di tutela delle acque, assicurando dopo il consumo umano e zootecnico, la priorità dell’uso agricolo, ivi compresa l’attività di acquacoltura;
d) ad emanare provvedimenti in deroga al deflusso minimo vitale nei casi e con le modalità previste all’allegato 1, punto 7.5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 luglio 2004 (Linee guida per predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
e) ad intensificare i controlli e le verifiche sulle fonti di approvvigionamento e sui prelievi abusivi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.