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Legge regionale 5 giugno 2012, n. 24

Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

CAPO VI
- Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)
Art. 13
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 bis della l.r. 91/1998, è inserito il seguente:
“1 bis. Il piano di cui al comma 1 contiene:
a) un quadro conoscitivo costituito:
1) dalla valutazione delle risorse idriche disponibili desumibile dai piani di bacino e dagli altri atti di pianificazione nazionali e regionali;
2) dal censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico effettuato ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 12 bis;
3) dall’individuazione degli attuali fabbisogni idrici per i vari usi, nonché dalle previsioni dei fabbisogni futuri come derivanti dagli atti di governo del territorio di comuni e province e dal piano di ambito di cui all’articolo 19 della l.r. 69/2011;
4) dalla localizzazione delle risorse idriche puntuali, naturali ed artificiali;
5) dalla localizzazione delle opere e delle infrastrutture per l’approvvigionamento idrico per i vari usi nonché dalle previsioni di nuove localizzazioni contenute nei piani di ambito;
6) dall’individuazione dei corpi idrici considerati strategici per l’estrazione di acqua potabile secondo quanto previsto dal piano di tutela delle acque.
b) il riparto della risorsa disponibile nei vari usi, nel rispetto e secondo le priorità di cui all’articolo 167 del d.lgs 152/2006;
c) il programma di revisione delle concessioni in essere dimensionato sulla base dei fabbisogni dell’utenza e degli eventuali deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità; nel caso di deficit accertati tra fabbisogni e disponibilità, sono individuate soglie quantitative e punti di controllo che possano consentire una gestione dinamica delle concessioni in essere al fine di assicurare una adeguata ponderazione tra i vari usi;
d) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad uso plurimo o diverso dal potabile, e comunque non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 14 bis della l.r. 91/1998 è sostituito dal seguente:
“2. Il piano di cui al comma 1, contiene, altresì, le linee strategiche per la tempestiva adozione delle misure necessarie a fronteggiare situazioni di crisi idrica e a mitigarne gli effetti sull’intero sistema territoriale ambientale e produttivo. Il piano prevede che i provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici tengano conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’articolo 167 del d.lgs 152/2006 e dal piano di tutela delle acque.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.