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Legge regionale 5 giugno 2012, n. 24

Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

CAPO IV
- Disposizioni finali e transitorie
Art. 8
- Disposizioni transitorie
1. Nelle more dell’approvazione del piano per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998, l’inserimento di nuovi approvvigionamenti nel piano straordinario è condizionato alla previa verifica della non compromissione delle fonti di approvvigionamento legittimamente in esercizio al momento della dichiarazione di emergenza; tale verifica è effettuata con il supporto della cabina tecnica di regia di cui all’articolo 7.
Art. 9
- Disposizioni finali
1. Le province adottano il piano per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998 entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’autorità idrica adegua il piano operativo di emergenza di cui all’articolo 20 della l.r. 69/2011 alle prescrizioni del piano provinciale di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di approvazione del suddetto piano provinciale.
3. Scaduti inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, si applica l’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
Art. 10
- Relazione al Consiglio regionale
1. Entro trenta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza idrica e idropotabile la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente la relazione sullo stato d’attuazione degli interventi previsti nel piano straordinario.
Art. 11
- Stato di emergenza idrica e idropotabile per l’anno 2012
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, per quanto compatibili, agli interventi e misure disposte per effetto delle dichiarazioni di stato di emergenza idrica e idropotabile in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.