CAPO IV
- Attività di programmazione
Art. 13
- Direttive regionali
b) i criteri per l’individuazione delle priorità degli interventi per ciascun ambito portuale;
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale individua, per ciascun ambito portuale, le risorse finanziarie disponibili.
3. Nell’ambito del documento di monitoraggio di cui all’
articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla
l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla
l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla
l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla
l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), la Giunta regionale predispone annualmente una specifica sezione sullo stato di attuazione delle attività previste dalla presente legge.
Art. 14
1. Nel rispetto delle direttive regionali annuali di cui all'articolo 13, il piano annuale
con proiezione triennale (45) Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 48.
delle attività definisce, per ciascun ambito portuale di competenza, le attività e le opere che l’Autorità realizza nell'anno di riferimento, individuandone l’ordine di priorità degli interventi.
4. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 18, commi 2 e 3, (47) Parole così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 48.
la Giunta regionale approva il piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 13.
4 bis.
La Giunta regionale prescrive al segretario generale la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 18, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.
(48) Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 48.
5. L’Autorità presenta alla Giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.
6. La Giunta regionale trasmette per informazione il piano di cui al comma 4, e la relazione di cui al comma 5, alla commissione consiliare competente.